Covid-19. Nuove regole: meno isolamento negli istituti penitenziari del Lazio

Le comunica la Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria

Solo quattro persone positive al virus negli istituti penitenziari del Lazio lunedì 17 aprile (6.025 persone detenute al 31/3/2023): due nel carcere di Regina Coeli, una persona positiva a Latina e una a Velletri, mentre al momento manca solo il dato di Frosinone. Come di consueto, lo comunica agli uffici del Garante delle persone detenute la Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio che, in considerazione delle mutate condizioni, ha diffuso lo scorso 13 aprile un aggiornamento delle procedure di gestione e sorveglianza anti Covid-19 nei 14 istituti penitenziari presenti sul territorio regionale. Le nuove regole rispondono alla sollecitazione fatta dal Garante delle persone detenute del Lazio, Stefano Anastasìa, in occasione di recenti suicidi avvenuti in isolamento anti Covid.

“In considerazione del mutato scenario epidemiologico – si legge nella circolare sottoscritta dal direttore regionale Marco Marafini, indirizzata ai direttori generali e ai responsabili di medicina penitenziaria delle Asl del Lazio e all’Ufficio del Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria di Lazio Abruzzo e Molise – dell’efficacie campagna vaccinale intrapresa negli istituti penitenziari, osservate le favorevoli evoluzioni della storia clinica della malattia da Sars –Cov2, si indicano le nuove procedure di isolamento sanitario da adottare in tutti gli istituti penitenziari del Lazio:

1) nel caso di arrivo in istituto penitenziario (Ip) di un detenuto Nuovo giunto (Ng) dalla libertà, asintomatico e che comunque dichiara di non presentare sintomi da almeno due giorni, il Ng verrà sottoposto all’ingresso al test di tipo diagnostico molecolare o antigenico (secondo comunque normativa vigente per la rilevazione di Sars-CoV-2 e di seguito, per brevità, indicato come tampone) e se negativo, potrà essere inserito in comunità carceraria;

2) nel caso di arrivo in istituto penitenziario (Ip) di un detenuto Ng dalla libertà, che presenta all’ingresso sintomatologia Covid relata, sarà sottoposto all’isolamento precauzionale con tampone al tempo 0 e dopo 48 ore, se negativo anche al secondo tampone, potrà essere inserito in comunità carceraria;

3) nel caso di detenuto che rientra da ricovero ospedaliero, con tampone negativo nelle 48 ore precedenti il rientro, effettuato a carico della struttura di ricovero, potrà essere inserito in comunità carceraria; in assenza di tampone già effettuato, sarà sottoposto a quanto indicato nel primo punto;

4) nel caso di detenuto che rientra da permesso, se asintomatico e con tampone negativo nelle 48 ore precedenti il rientro, potrà essere inserito in comunità carceraria; in assenza di tampone già effettuato, sarà sottoposto a quanto indicato nel primo punto;

5) nel caso di detenuto che rientra da permesso, con sintomi, sarà sottoposto a quanto indicato nel secondo punto;

6) nel caso di detenuto proveniente da altro Ip sarà sottoposto, nell’istituto di arrivo, a quanto indicato nel punto 1 se asintomatico e al punto 2 se sintomatico”.

Il detenuto che invece risulta positivo al tampone sarà sottoposto alla misura dell’isolamento. Se asintomatico o non presenta sintomi da almeno due giorni, l’isolamento potrà terminare dopo cinque giorni, previa negatività del tampone. Se al quinto giorno dovesse persistere la positività, il tampone sarà ripetuto dopo almeno 48 ore, e ripetuto se positivo, con tale cadenza, fino a tampone negativo.

Alla fine del suddetto isolamento, sarà obbligatorio l’uso dei dispositivi delle vie respiratorie di tipo ffp2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo tampone positivo per gli asintomatici. Questa precauzione potrà essere interrotta prima dei dieci giorni, se il detenuto, sottoposto ad un tampone, dovesse risultare negativo.

Per quanto riguarda coloro che hanno avuto contatti stretti con detenuti positivi al tampone: se asintomatici, dovranno sottoporsi al tampone e, se negativo, dovranno osservare il regime di autosorveglianza ovvero indossare fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto, i dispositivi individuali di protezione, sia al chiuso che in presenza di assembramenti al fine di proteggere le vie respiratorie. Se durante il periodo di autosorveglianza si dovessero manifestare sintomi relativi all’infezione, sarà obbligatoria la ripetizione immediata del tampone.

“Per quanto riguarda i trasferimenti dei detenuti asintomatici – conclude la circolare – si ritiene al momento di poter abolire l’esecuzione obbligatoria dei tamponi. Tale disposizione è valida anche per i detenuti semiliberi asintomatici che escono quotidianamente. In caso di focolai, si invita l’amministrazione penitenziaria a individuare tempestivamente locali idonei di isolamento punto il rispetto delle misure autosorveglianza, è di esclusiva competenza dell’amministrazione pontenziaria”.