“Con questo ultimo atto della consiliatura, la Regione Lazio ha ulteriormente qualificato l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, attribuendogli formalmente la competenza anche su tutte le persone ristrette o interdette ospiti delle Rems, delle comunità e delle Rsa, e riconoscendogli incisivi poteri di accesso alle strutture e agli atti dell’amministrazione regionale, degli enti e delle aziende controllate. In questo modo, la Regione Lazio, prima in Italia, dà seguito alle Linee guida sugli organi di garanzia approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative regionali nel 2019”. Così il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, Stefano Anastasia, dopo aver appreso delle nuove norme introdotte dal Collegato alla legge di Stabilità 2022, approvato nella notte dal Consiglio regionale del Lazio.
“Certo – ha proseguito Anastasìa -, si tratta di nuove responsabilità che spero possano essere adeguatamente supportate anche in termini di competenze e risorse umane e materiali, ma è anche il riconoscimento dell’importanza dell’istituzione che rappresento e del lavoro fin qui svolto con i miei collaboratori, e di questo sono molto soddisfatto”.
Soddisfazione è stata espressa anche da Alessandro Capriccioli, consigliere regionale del Lazio di +Europa Radicali il quale ha ricordato in una nota che le nuove competenze al Garante regionale per le persone private della libertà sono state assegnate dal Consiglio grazie a una sua proposta. “I Garanti- ha dichiarato Capriccioli– lavorano quotidianamente per assicurare alle persone private della libertà un esercizio pieno dei loro diritti: metterli nelle condizioni di farlo disponendo di tutti gli strumenti necessari è dunque importantissimo e mi auguro che altre regioni vogliano seguire questo esempio”.
Il Collegato introduce modifiche alla legge 31 del 2003, “Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”, ampliando il novero delle persone oggetto di tutela dei diritti da parte del Garante: oltre alle persone presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nonché nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e nelle strutture sanitarie sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio, si prevede che il Garante tuteli anche i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive o interdette (ai sensi dell’articolo 414 del codice civile) presenti nelle camere di sicurezza delle forze di polizia, nelle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), nelle comunità terapeutiche, nelle Residenze socio-assistenziali (Rsa).
Inoltre, sono aggiunti alcuni importanti compiti e poteri all’elenco dell’articolo 5: il Garante “esprime pareri in ordine alle proposte di provvedimenti legislativi e amministrativi di carattere generale nelle materie di propria competenza”; può essere audito presso il Consiglio regionale o presso una commissione consiliare, la Giunta regionale o I’assessore competente per materia; “può partecipare, senza diritto di voto, ad eventuali organismi di coordinamento o consultivi istituiti nelle materie di competenza presso la Giunta o il Consiglio regionale”. Sono conferiti al Garante la possibilità di accesso “senza necessità di autorizzazione, presso tutti gli uffici della Regione, degli enti dipendenti e società partecipate che svolgano attività inerenti alle materie di competenza” e il “diritto di accesso a tutta la documentazione necessaria all’ esercizio delle proprie funzioni in possesso della Regione, degli enti dipendenti e delle società partecipate”. Secondo il nuovo testo dell’articolo 5, il Garante “formula, nell’esercizio delle proprie funzioni, raccomandazioni alle autorità e agli enti competenti”.
Il Collegato interviene anche con una piccola modifica sulla legge regionale 7/2007, “Interventi a sostegno della popolazione detenuta della Regione Lazio”. Il comma 3 dell’articolo 13, “Tavolo interassessorile per il trattamento” è sostituito dal seguente: “Il tavolo si riunisce con la partecipazione del Garante regionale e dei garanti comunali dei detenuti entro i primi tre mesi dell’anno, al fine di definire ed approvare le linee di intervento in materia di assistenza sanitaria, politiche sociali, politiche attive del lavoro, diritto allo studio universitario, sport e cultura in favore della popolazione in esecuzione penale”.