I colloqui dei garanti territoriali con le persone detenute e la possibilità di accesso degli stessi alle informazioni in possesso dell’amministrazione penitenziaria sono oggetto di una circolare del 5 ottobre scorso del direttore generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), Gianfranco De Gesu, e di una missiva del Provveditore per il Lazio, l’Abruzzo e il Molise, Maurizio Veneziano, indirizzata ai Garanti regionali delle tre regioni di sua competenza.
Nel ripercorrere l’iter normativo che ha caratterizzato l’articolo 18 dell’Ordinamento penitenziario, si chiarisce innanzi tutto che nella parola “garante” “dovevano intendersi ricomprese tutte le tipologie di garante, dal momento che, quando venne emanata la norma, il Garante nazionale non era stato ancora istituito”.
Ad avviso del Dap, scrive il Provveditore Veneziano ai Garanti regionali, “deve ritenersi che i garanti locali possano avere colloqui con i detenuti, secondo le modalità di cui all’art. 18 O.P. (controlli solo visivi), senza far rientrare detti colloqui nel numero dei colloqui destinati ai familiari e senza alcuna autorizzazione. Tanto vale non solo per i detenuti condannati, ma anche per gli imputati sottoposti alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere”. Inoltre, “deve ritenersi che la disciplina di cui all’art. 18 O, P., come interpretata a livello giurisprudenziale, debba trovare applicazione a tutti i garanti locali e a tutti i detenuti”.
Discorso diverso, invece, sembra valere ove sia stato disposto l’isolamento dall’autorità giudiziaria per ragioni di cautela processuale. In tal caso, i colloqui con i detenuti potranno avere luogo esclusivamente se preventivamente autorizzati.
In merito alle richieste di accesso alle informazioni ovvero di accesso agli atti da parte dei Garanti, “sarà compito dell’istituto verificare che vi sia – o meno – un nesso di pertinenzialità tra la funzione di vigilanza, cui il Garante richiedente è normativamente preposto, ed il contenuto del singolo documento di cui si chiede copia o della singola informazione e/o l’atto per il quale venga formulata istanza di accesso risultino effettivamente e concretamente necessari al Garante richiedente per l’esercizio dei poteri che l’ordinamento gli riconosce”.