PREAMBOLO
Sin dal 2003, le Regioni, le Province e i Comuni italiani hanno avviato la sperimentazione di una nuova figura di tutela e promozione dei diritti delle persone private della libertà, che si rifà al tempo stesso alla tradizione della difesa civica e all’esperienza della prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti implementato dall’omonimo Comitato del Consiglio d’Europa.
Nel corso degli anni, Regioni, Province e Comuni hanno istituito Garanti dei detenuti o delle persone private della libertà, ovvero ne hanno formalmente affidato le funzioni ad altri organi di garanzia a competenza multipla.
Questa rete di autorità di garanzia costituisce una ricchezza del nostro Paese e testimonia l’attenzione delle articolazioni territoriali della Repubblica verso il mondo della privazione della libertà e la consapevolezza delle proprie responsabilità istituzionali in materia di assistenza sanitaria e prevenzione di trattamenti inumani o degradanti, di assistenza e reinserimento sociale delle persone a qualsiasi titolo private della libertà.
La legislazione nazionale ha riconosciuto il contributo dei garanti territoriali delle persone private della libertà nell’attuazione degli articoli 2, 3, 13, 27 e 32 della Costituzione riconoscendo loro alcune importanti facoltà anche in ambiti di competenza esclusiva dello Stato, come nell’ordinamento penitenziario e di polizia e nella disciplina in materia di immigrazione.
La legge n. 14 del 27 febbraio 2009 ha riconosciuto ai Garanti “comunque denominati” la facoltà di visita degli istituti penitenziari senza autorizzazione, successivamente esteso alle camere di sicurezza delle forze di polizia (art. 2bis, comma 1, lett. b, d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9) e ai Centri di permanenza per il rimpatrio degli stranieri privi di regolare titolo di soggiorno (art. 19, comma 3, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, come modificato dalla legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46).
L’art. 12bis, comma 1, lett. a, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, come convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha riconosciuto ai detenuti e agli internati la facoltà di “avere colloqui e corrispondenza … con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici”.
L’art. 3, comma 1, lett. a, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha consentito ai detenuti e agli internati la facoltà di “rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa … ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti”.
Con il medesimo decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, è stato istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, cui l’art. 7, comma 5, affida la responsabilità di “promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate che hanno competenza nelle stesse materie”.
Con Nota verbale del 28 aprile 2014, la Rappresentanza permanente italiana presso le Organizzazioni internazionali con sede in Ginevra ha indicato il Garante nazionale e la rete dei Garanti territoriali come Meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura, ratificato con legge 9 novembre 2012, n. 195. A tal fine il Garante nazionale coordinerà i Garanti territoriali aderenti al Meccanismo nazionale di prevenzione.
L’istituzione della figura del Garante nazionale, in uno con le variegate e crescenti problematiche concernenti le persone private della libertà, ha reso indispensabile il rinnovamento del Coordinamento esistente dei garanti territoriali e la sua trasformazione in Conferenza dei Garanti dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà quale organismo di rappresentanza istituzionale dei garanti nominati dagli Enti territoriali della Repubblica e luogo di confronto e di condivisione delle loro esperienze.
REGOLAMENTO
(come modificato dall’Assemblea dei Garanti in data 27.7.2018, 5.11.2021 e 29.9.2023)
Art. 1. La Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà.
È costituita la Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, di seguito denominata Conferenza, che si dota per il proprio funzionamento delle regole contenute nei successivi articoli.
Sono membri di diritto della Conferenza i Garanti nominati dalle Regioni, dalle Province, dalle Città metropolitane e dai Comuni e da eventuali altre articolazioni territoriali istituite dalle Regioni autonome.
La Conferenza ha sede presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
Art. 2. Attribuzioni e attività della Conferenza
La Conferenza svolge le seguenti attività:
1. rappresenta i Garanti territoriali nei rapporti istituzionali con le Autorità competenti, con particolare riferimento alle rappresentanze istituzionali delle Regioni e degli Enti locali;
2. in spirito di leale collaborazione istituzionale, collabora con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute ai sensi dell’art. 7, comma 5, del decreto legge 146/2013;
3. elabora linee-guida per la regolamentazione, l’azione e l’organizzazione degli uffici dei Garanti territoriali;
4. monitora lo stato dell’arte della legislazione in materia di privazione della libertà;
4.bis elabora proposte legislative da sottoporre ai soggetti aventi potere di iniziativa ex art. 71 della Costituzione;
5. coordina la raccolta di informazioni relative alle forme e ai luoghi di privazione della libertà nei territori di competenza dei garanti territoriali;
6. effettua studi e ricerche in materia ed organizza eventi di dibattito e confronto;
7. promuove occasioni di confronto e di formazione comune dei Garanti territoriali e del personale addetto ai relativi uffici;
8. esercita ogni forma di azione ritenuta opportuna per la risoluzione delle problematiche relative alla privazione della libertà;
9. elabora documenti comuni ai fini dell’unitarietà dell’azione dei garanti territoriali, rimanendo ferma l’autonomia di azione e di espressione di ogni garante;
10. sostiene e promuove l’istituzione di nuovi garanti a ogni livello
Art. 3. Organi della Conferenza
Gli organi della Conferenza sono:
1. l’Assemblea dei Garanti territoriali
2. il Portavoce
2bis Il Coordinamento nazionale
2ter I Forum dei Garanti regionali e delle province autonome, dei Garanti provinciali e delle Città metropolitane, dei Garanti comunali;
2quater I Coordinamenti regionali;
3. il Comitato scientifico.
Art. 4. L’Assemblea dei Garanti territoriali.
Il Portavoce convoca in via ordinaria l’Assemblea almeno tre volte all’anno con preavviso di quindici giorni e con lettera contenente l’ordine del giorno. Eventuali riunioni straordinarie possono essere convocate su richiesta di un terzo degli aderenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte, di norma, per consenso e sono valide con la presenza (anche per delega) della maggioranza dei membri. In caso d’impossibilità a partecipare ai lavori dell’Assemblea, i Garanti possono delegare a rappresentarli e a votare in loro vece un rappresentante del proprio ufficio nominativamente indicato ovvero un altro garante. Entrambi rimangono vincolati quanto alle dichiarazioni e ai voti espressi, al contenuto formulato nella delega. Ciascun partecipante non potrà comunque rappresentare più di tre Garanti.
Alle riunioni dell’Assemblea possono essere invitati, senza diritto di voto, personalità del terzo settore, della cultura, delle professioni, delle associazioni del volontariato, delle Amministrazioni statali competenti, per contribuire all’approfondimento della discussione dei temi all’ordine del giorno.
Alle riunioni dell’Assemblea è sempre invitato il Garante nazionale delle persone private della libertà, salvo che il Coordinamento nazionale non lo ritenga necessario.
L’Assemblea dei Garanti elegge il Portavoce e i componenti elettivi del Comitato scientifico.
L’Assemblea approva a maggioranza assoluta dei componenti il Codice deontologico dei Garanti territoriali.
L’Assemblea può, altresì, nominare gruppi di lavoro, su specifiche tematiche.
Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto il verbale, che viene inviato a tutti i Garanti.
Art. 5. Il Portavoce
Il Portavoce resta in carica per due anni e può essere immediatamente rieleggibile.
Il Portavoce ha funzioni di rappresentanza della Conferenza nelle relazioni esterne, nei rapporti con i soggetti istituzionali e i mass media, esprimendo sia autonomamente sia su mandato dell’Assemblea le valutazioni e le posizioni della Conferenza.
È fatta salva l’autonomia del singolo Garante nel rilasciare dichiarazioni a titolo personale e nell’incontrare soggetti istituzionali su questioni relative al proprio mandato.
Art. 5bis. Il Coordinamento nazionale
Il Coordinamento nazionale della Conferenza è costituito dal Portavoce, che lo presiede, dai coordinatori dei Forum dei Garanti regionali, provinciali e comunali e dai componenti nominati dal Portavoce tenendo conto dei diversi livelli istituzionali, delle diverse aree territoriali del Paese e della differenza di genere.
Art. 5ter. Forum dei Garanti regionali e delle province autonome, dei Garanti provinciali e delle Città metropolitane, dei Garanti comunali.
Nell’ambito della Conferenza sono istituiti il Forum dei Garanti regionali e delle Province autonome, il Forum dei Garanti provinciali e delle Città metropolitane, il Forum dei Garanti comunali.
Ciascun Forum si riunisce autonomamente, quando ne ravvisi la necessità, sulle materie di comune interesse e riferibili alle competenze istituzionali degli Enti territoriali di riferimento.
Ciascun Forum rappresenta i Garanti del proprio livello istituzionale nelle relazioni con le rappresentanze degli Enti territoriali di riferimento.
Ciascun Forum elegge al proprio interno un/a coordinatore/rice che ne convoca le riunioni e lo rappresenta all’interno della Conferenza e nelle relazioni esterne.
Il mandato del/la coordinatore/rice dura due anni, salvo che il/la titolare cessi anzitempo dalla carica di Garante.
Art. 5quater. Coordinamenti regionali dei Garanti.
In ciascuna Regione o Provincia autonoma sono istituiti i Coordinamenti regionali dei Garanti cui afferiscono i Garanti nominati dagli Enti territoriali compresi nel territorio regionale.
I Coordinamenti regionali si riuniscono autonomamente, quando se ne ravvisi la necessità, sulle materie di comune interesse e riferibili al territorio regionale.
Ciascun Coordinamento rappresenta i Garanti afferenti nelle relazioni con la Regione e le articolazioni regionali delle Amministrazioni statali competenti in materia di privazione della libertà o in aspetti rilevanti per il proprio mandato istituzionale.
Il Garante regionale, comunque denominato, coordina il Coordinamento regionale, salvo che non deleghi un/a garante provinciale o comunale
Art. 6. Il Comitato scientifico
Il Comitato scientifico è composto da chi abbia svolto le funzioni di Garante e chieda di farne parte. Possono farne parte esperti del settore nominati dall’Assemblea.
Il Comitato scientifico delibera sulla sua organizzazione ed elegge al suo interno le funzioni di coordinamento e di rappresentanza. Una volta costituito, il Comitato scientifico delibera sull’ammissione di nuovi componenti non di nomina assembleare.
Il Comitato scientifico svolge attività di studio, ricerca ed elaborazione progettuale; in particolare propone ed organizza seminari di studio, convegni ed iniziative di sensibilizzazione sul tema dei diritti fondamentali delle persone private della libertà, anche su indicazione dell’Assemblea dei Garanti.
Art. 7. Gratuità degli incarichi.
Tutti gli incarichi previsti dal presente regolamento sono espletati a titolo gratuito.