Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i tre decreti legislativi (121, 123 e 124/2018) di riforma dell’Ordinamento penitenziario, entreranno in vigore dal 10 novembre 2018.
I decreti introducono disposizioni volte a modificare l’ordinamento penitenziario, relativamente all’assistenza sanitaria, alle disposizioni in tema di vita penitenziaria e lavoro e l’introduzione dell’ordinamento penitenziario nei confronti dei condannati minorenni.
Cancellate tutte le norme volte a incentivare le alternative al carcere e quelle riguardanti la giustizia riparativa, finanche la sospensione della pena per gravi motivi di salute psichica e l’alternativa terapeutica per i malati di mente.
Della riforma originaria, licenziata preliminarmente dal governo precedente, ma mai approvata definitivamente, rimane solo una parte, il governo ha deciso di non attuare le deleghe non solo sulle misure alternative, ma anche sulla «valorizzazione del volontariato, il riconoscimento del diritto all’affettività, nonché di revisione delle misure alternative finalizzate alla tutela del rapporto tra detenute e figli minori».
In sostanza, la riforma appena pubblicata riguarda esclusivamente tutto ciò che contempla il confine penitenziario. D’altronde lo dice la relazione del governo Conte stesso, dove si legge che si tratta di «un testo diverso, nelle opzioni di fondo, rispetto al precedente, con conseguente superamento dell’assetto complessivo della riforma reso oggetto dei pareri contrari», e che si caratterizza per la «scelta di mancata attuazione della delega nella parte complessivamente volta alla facilitazione dell’accesso alle misure alternative e alla eliminazione di automatismi preclusivi».